Superbonus e fotovoltaico: tutte le ultime le novità

L'Agenzia delle Entrate e il decreto Semplificazioni intervengono per fare chiarezza sull'installazione di impianti fotovoltaici in regime di agevolazione.

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Dato l’enorme successo ottenuto dal sistema di agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni, i decreti legge rilancio e semplificazioni, l’Agenzia delle Entrate ha voluto recentemente fare chiarezza sul rapporto tra Superbonus e fotovoltaico.

Le specifiche pubblicate riguardano le tempistiche e le modalità di richiesta di sconto in fattura e cessione del credito quando si decide di installare un nuovo impianto fotovoltaico.

Superbonus e fotovoltaico, la validità dell’agevolazione

L’incentivo che permette di detrarre interamente le spese di installazione di un impianto fotovoltaico, delle colonnine di ricarica e dei sistemi di accumulo pertinenti, spetta solo ed esclusivamente a chi lo richiede per un edificio già esistente o per il quale risulta già avviata la domanda di accatastamento.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 488 del 20 luglio 2021, a patto che i lavori trainati rientrino nell’ambito del miglioramento di due classi energetiche della struttura di riferimento.

Le nuove specifiche

La risposta dell’ente alla domanda di un istante, riferita all’installazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione in una villetta non ancora accatastata ma in cui erano già avviati lavori di posa del cappotto termico, specifica che:

  • L’agevolazione è possibile solo per opere realizzate su edifici già esistenti, nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico o al consolidamento statico.
  • Nel caso di nuove costruzioni, l’installazione di impianti fotovoltaici può usufruire del Superbonus 110% se e solo se rientri congiuntamente agli interventi trainanti appena citati. Nello specifico, al fine di far risultare la posa dei pannelli come un lavoro trainato, i moduli dovranno essere posizionati prima dell’accatastamento dell’edificio e le spese per tale intervento devono essere comprese tra l’inizio dei lavori trainanti e la loro fine.

Per riassumere, se l’impianto fotovoltaico è installato prima che la nuova costruzione sia accatastata, allora l’agevolazione è applicabile sempre che sia rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche. Sarà comunque necessario produrre due APE differenti, prima e dopo l’intervento.

Superbonus e fotovoltaico: le proroghe

Superbonus 110% e fotovoltaico (2)

Un’altra novità introdotta dall’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguarda la proroga per le richieste di cessione del credito e sconto in fattura.

Sarà infatti possibile accedere al Superbonus entro il 30 giugno 2022 per le persone fisiche e per le abitazioni unifamiliari e per chi è proprietario di un edificio con un massimo di 4 unità immobiliari.

L’erogazione del credito è ulteriormente rimandabile fino al 31 dicembre 2022 a patto che siano stati effettuati almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno dello stesso anno.

Leggi anche: Superbonus, due classi energetiche in più con i pacchetti chiavi in mano fotovoltaico e pompa di calore

Superbonus e fotovoltaico: i ritocchi al Decreto Semplificazioni

Un emendamento all’articolo 33 bis del decreto Semplificazioni ha reso ancora più snella la procedura per l’installazione degli impianti fotovoltaici che beneficiano della maxi-agevolazione.

Il testo sancisce infatti che basta semplicemente richiedere una CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata con la sola descrizione dell’intervento e non più una SCA – Segnalazione certificata di agibilità a fine lavori.

Questo permetterebbe un’agilità maggiore per tutte le opere di edilizia libera, come l’installazione di impianti fotovoltaici, che potrebbero variare in corso d’opera, con un’integrazione al documento di inizio lavori.

Annullato anche l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica, alleggerendo sia fornitori che cittadini da una mole di procedure burocratiche.

Superbonus e fotovoltaico: sì ai tetti solari nei centri storici

Infine, nell’ottica di una sempre più rapida ed efficace decarbonizzazione per la transizione energetica, il Decreto Semplificazioni chiarisce che sarà possibile installare pannelli fotovoltaici anche nei centri storici, individuati come “Zone A” a partire dal 1968.

L’unica clausola da rispettare è che non deturpino il paesaggio e che siano integrati con i tetti: rientrano in queste tipologie anche le tegole fotovoltaiche o i pannelli non riflettenti.

Leggi anche: Superbonus 110%, come richiederlo

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