Demansionamento e sospensione di stipendio per gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino

L'1 aprile il Governo ha emanato un decreto che ha reso il vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari, pena demansionamento e sospensione dello stipendio.

Asia Buconi
Asia Buconi
Classe 1998, romana. Laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, ama l’attualità e la letteratura, ma la sua passione più grande è la sociologia, soprattutto se applicata a tematiche attuali. Nel tempo libero divora film e serie tv.
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Vaccino obbligatorio per i sanitari. Da quando la campagna vaccinale anti-Covid è iniziata, si è aperto un aspro dibattito tra i sostenitori della somministrazione obbligatoria del siero e coloro che invece ritengono tale imposizione quasi dittatoriale.

Alla luce dei fatti, entrambi i punti di vista appaiono estremi. Il vaccino non è mai stato obbligatorio. Forse dovrebbe esserlo per alcune categorie. Forse, viene da pensare, per certe professioni il vaccino dovrebbe essere un dovere, oltre che un gesto d’esempio per gli altri.

Ma non tutti sono ligi al dovere, né ritengono di dover dare esempio. Neanche gli operatori sanitari. E infatti, nonostante la copertura vaccinale di questa categoria professionale sia nel complesso piuttosto soddisfacente, il Governo è dovuto intervenire per rendere obbligatoria la somministrazione del siero per chi svolge tale professione. Come? Attraverso un decreto approvato dal Governo il primo aprile scorso.

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari: i dati e la lista con i nominativi

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari: i dati e la lista con i nominativi

Stando a quanto riportato da Il Post, in Italia poco meno del 92% degli operatori sanitari ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus: 1.7 milioni hanno ricevuto la prima dose su un totale di 1.8 milioni di operatori, mentre 1.3 milioni hanno ricevuto la seconda dose. Un buon risultato (anche se non attendibile al 100%). Ma, nonostante il dato soddisfacente, il Governo è comunque dovuto intervenire per rendere obbligatoria la vaccinazione.

Il decreto, che introduce l’imposizione della somministrazione per gli operatori sanitari, è stato accolto positivamente dai sindacati. Qualche critica è arrivata da coloro che sostengono l’illegittimità generale di un obbligo alla vaccinazione. In ogni caso, la decisione è stata presa.

Così, negli ultimi giorni, gli ordini professionali, gli ospedali pubblici e privati, gli studi medici e le farmacie hanno inviato alle Regioni gli elenchi con i nominativi di tutti gli operatori sanitari interessati. Tale lista consentirà alle singole Regioni di capire quanti professionisti non abbiano ancora ricevuto il vaccino anti-covid entro metà aprile, in modo da segnalare gli operatori sanitari alle ASL di competenza, che a quel punto li inviteranno a prendere appuntamento per la somministrazione del siero. La norma assegna dunque un ruolo decisivo all’autorità sanitaria locale.

Leggi anche: Vaccini in azienda da maggio per tutti i dipendenti: firmato il protocollo con sindacati e imprese

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari: il contenuto del Decreto

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari: il contenuto del Decreto

L’articolo 4 del Decreto legge numero 44 del primo aprile 2021, che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, ha stabilito che la somministrazione del siero anti-Covid è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

In caso di rifiuto della vaccinazione, si legge, l’azienda sanitaria locale ne darà comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di attività che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

A quel punto, come spiega Il Quotidiano Giuridico, il datore di lavoro deve verificare se sia possibile affidare all’operatore sanitario che ha rifiutato la vaccinazione un’altra mansione, che non preveda l’esposizione al rischio. La nuova mansione potrebbe essere anche di livello inferiore, con riconoscimento della retribuizione dovuta per gli incarichi temporaneamente assegnati.

Se non si troverà alcuna nuova mansione disponibile e sicura, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore senza retribuizione. La sospensione opererà “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021“.

Si specifica che nel caso in cui l’operatore sanitario rifiuti il vaccino per motivi medici, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, ma senza riduzione della retribuizione.

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari, medico toscano: “Liquidati decenni di conquiste democratiche in due righe”

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari, l'opinione di un medico toscano: "Liquidati decenni di conquiste democratiche in due righe"

L’obbligo alla vaccinazione per gli operatori sanitari ha fatto molto discutere. Pareri negativi sul provvedimento contenuto nel decreto del primo aprile sono arrivati da membri stessi del personale sanitario.

In particolare, un medico toscano, che ha voluto mantenere l’anonimato, intervistato da “Controradio“, ha spiegato gli aspetti meno convincenti della nuova norma, e ha detto:

L’obbligo vaccinale è inutile: come affermato dallo stesso ministro Speranza, si tratta di un intervento che va ad agire su poche persone, in quanto l’adesione dei sanitari alla vaccinazione è stata massiva.

Inoltre, i vaccini in uso non prevengono dal rischio di contagio, ma sono utili solo a ridurre la gravità della malattia.

Il medico intervistato sottolinea poi l’illegittimità giuridica del provvedimento. E la legge gli dà ragione: l’imposizione di un trattamento sanitario, infatti, può essere giustificata solo in situazioni di reale necessità e rispettando 3 condizioni:

  • Il trattamento deve preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato e degli altri: condizione contradetta da AIFA, che ha più volte sottolineato che anche i vaccinati possono contrarre il virus ed essere fonte di contagio.
  • Il trattamento non deve incidere negativamente sulla salute di chi vi è sottoposto: Neanche tale condizione è garantita perchè i vaccini attualmente in uso sono ancora in fase sperimentale, non conosciamo gli effetti collaterali del siero a medio e lungo termine.
  • Qualora il trattamento obbligatorio produca un danno, è necessario prevedere un indennizzo a favore del danneggiato: Attualmente chi si sottopone al vaccino sottoscrive un consenso informato in cui accetta il rischio di eventuali effetti collaterali. Perciò nel caso di una somministrazione obbligatoria lo Stato non può sollevarsi da alcuna responsabilità e dovrebbe farsi carico di eventuali risarcimenti.

Inoltre, aggiunge il medico:

Esiste una recente risoluzione del Consiglio d’Europa che vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid e vieta di usarla per discriminare i lavoratori.

In due righe si liquidano decenni di conquiste democratiche e tutele personali in nome di uno stato di emergenza e di un presunto bene collettivo.

Riflessioni su una dubbia legittimità giuridica del provvedimento sono più che lecite. Fino a dove si può spingere il potere politico, verrebbe da chiedersi. A quanto pare, fino a questo punto. Ma per il bene pubblico si possono fare eccezioni.

Leggi anche: AstraZeneca, EMA ammette la correlazione tra vaccino e trombosi: “Casi sono rari, il vaccino funziona”

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