Nuove regole Inps sulla quarantena: l’isolamento fiduciario a casa non è malattia

Diversamente da quanto stabilito nel decreto Cura Italia, l’isolamento domiciliare non sarà automaticamente equiparato alla malattia. Ecco cosa c’è da sapere.

Elza Coculo
Elza Coculo
Elza Coculo, 30 anni, di adozione romana. Lettrice appassionata con formazione in Studi italiani. Laureata in Editoria e Scrittura. Redattrice per Il Digitale. Amo scrivere di attualità e cultura eco-sostenibile.
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L’Ente di previdenza sociale si tutela in caso di nuovi lockdown e in una nota chiarisce: l’isolamento domiciliare non sarà automaticamente equiparato alla malattia. Una sorta di stretta sulle regole della quarantena per Covid-19 che segna un limite rispetto a quanto stabilito con il precedente decreto Cura Italia del marzo 2020, che invece equiparava quarantena e malattia. Ecco cosa cambia.

Quando la quarantena è riconosciuta come malattia?

La quarantena è riconosciuta dall’Inps come malattia solo quando “la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”. Ciò vuol dire che se a decidere un provvedimento di quarantena è la Asl, un medico generale o quello dell’ospedale, il soggetto a rischio potrà accedere alla tutela della malattia. Quando invece a impedire il normale svolgimento della propria attività lavorativa è un’autorità amministrativa, quindi il Comune o la Regione, non vi sarà alcuna sovrapposizione tra il periodo di isolamento e la tutela Inps. Dunque, verrà assicurato “il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno” solo in caso di malattia conclamata.

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La quarantena dei lavoratori fragili

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Se a decidere un povvedimento di quarantena è la Asl, un medico generale o quello dell’ospedale, il soggetto a rischio potrà accedere alla tutela della malattia.

Lo stesso discorso vale per i soggetti definiti “fragili”, cioè coloro che posti sotto sorveglianza precauzionale o quarantena, ma continuano a svolgere da casa la propria attività lavorativa, sulla base degli accordi presi con il proprio datore di lavoro. Spiega l’Inps:

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, perché soggetto fragile, continui a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Cassa integrazione e quarantena, come funziona

Il lavoratore che è in cassa integrazione non potrà richiedere la tutela della malattia anche se dovesse essere ricoverato in ospedale. Si tratta, spiega l’Istituto di previdenza, del “principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità della malattia disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del Dl 14 settembre 2015, n. 148”. Secondo questo principio, continua Inps:

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

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Elza Coculo, 30 anni, di adozione romana. Lettrice appassionata con formazione in Studi italiani. Laureata in Editoria e Scrittura. Redattrice per Il Digitale. Amo scrivere di attualità e cultura eco-sostenibile.
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