Superbonus 110%, come funziona e chi può richiederlo. Aggiornamento novità 2021

Il bonus ristrutturazioni previsto dal Decreto Rilancio prevedere una serie di detrazioni fiscali fino al 110% su interventi di riqualificazione immobiliare. Ecco tutti i dettagli.

Clarice Subiaco
Clarice Subiacohttps://medium.com/@ClariceSubiaco
Classe 1986, passato di studi umanistici e presente nel mondo dei dati. In mezzo, esperienze di lavoro come Digital PR, Content Strategist e Project Manager per startup e agenzie internazionali. Ama raccontare l'innovazione che ha un forte impatto sociale.
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Introdotto dal Decreto Rilancio diventato legge lo scorso 17 luglio, il Superbonus ristrutturazioni porta al 110% l’aliquota di detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, alla tutela ambientale e alla riqualificazione antisismica degli edifici. Tale detrazione può essere ottenuta in maniera diretta o indiretta sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi, oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Vediamo nel dettaglio come funziona il Superbonus 110% e chi può richiederlo.

Quali lavori rientrano nel Superbonus 110%?

Rientrano in questa misura di agevolazione fiscale gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio come manutenzione, restauro, eliminazione di barriere architettoniche;
  • efficienza energetica, come la sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale o interventi di isolamento termico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti. Ciò include anche la sola  pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Chi ha diritto al bonus ristrutturazioni?

Possono usufruire del Superbonus 110%:

  • I condomini;
  • Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche. Per queste ultime le detrazioni valgono solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi.

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare. Sono esclusi dal bonus gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero le abitazioni di lusso.

Quale detrazione scegliere per il Superbonus 110%?

L’agevolazione può essere ottenuta attraverso due modalità. La prima prevede lo sconto in fattura, che può essere di importo massimo pari o inferiore al costo delle opere da parte del fornitore delle stesse. Quest’ultimo recupera nei 5 anni successivi le somme riconosciute come credito fiscale sotto forma di sconto. Il contribuente invece, recupera nei 5 anni successivi il 110% di quanto rimasto a suo carico.

La seconda soluzione, prevede la cessione integrale del credito d’imposta. Questo vuol dire che una volta effettuata la cessione, il contribuente non avrà altre incombenze nei confronti del fisco. La cessione si applica a tutti gli interventi agli immobili agevolati fiscalmente, ovvero: 

  • super ecobonus, credito pari al 110% in cinque anni;
  • ecobonus fino al 75% in dieci anni; 
  • sismabonus 110% in cinque anni, 
  • bonus facciate 90% in dieci anni;
  • bonus ristrutturazione 50% in dieci anni;

Le opzioni si possono esercitare anche prima che siano ultimati i lavori, ma è anche possibile effettuare, per un massimo di due volte, la cessione ad avanzamento lavori, purché la prima cessione riguardi almeno il 30% del corrispettivo finale.

L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento rilasciato lo scorso 8 agosto, ha chiarito che chi compie i lavori non è obbligato ad accettare la cessione del credito e che non si può obbligare nessun contribuente a cedere il credito. La cessione integrale o parziale del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica e compilando un apposito modello, a partire dal 15 ottobre. La trasmissione va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese

Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% anche per familiari, conviventi e futuri proprietari 

Sempre nello stesso provvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche un altro punto relativo agli incentivi per le ristrutturazioni. In particolare è stato stabilito nel dettaglio chi può accedere alle detrazioni e quali sono i costi che rientrano nel plafond. Nel provvedimento viene specificato che anche familiari e conviventi del possessore dell’immobile possono accedere all’agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione effettuati. 

Partite Iva: come accedere al Superbonus 110%

Nel Decreto Rilancio si legge che il bonus è destinato a “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Questo ha fatto pensare che di fatto fossero esclusi i liberi professionisti proprietari di partita Iva. In realtà, vuol dire che la fruizione dell’ecobonus e del sismabonus al 110% riguarda solo immobili riconducibili alla sfera privata, e non ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali per l’esercizio di arti o professioni”. Nella circolare dell’8 agosto, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche le partite Iva possono accedere al bonus per i lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale degli immobili. 

Il Superbonus spetta dunque anche ai titolari di partita IVA, a patto che i lavori non riguardino:

  • Beni strumentali alle attività d’impresa, d’arte o professione;
  • Immobili che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Regimi forfettari: quando è possibile usufruire del Superbonus 110%

Discorso a parte è quello dei contribuenti che, come si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono “soggetti titolari, esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario”. Nel loro caso il reddito imponibile è determinato forfettariamente e assoggettato a imposta sostitutiva e questo vorrebbe dire niente Superbonus al 110%.

In realtà, anche i titolari di partita Iva a regime forfettario possono usufruire dei sismabonus ed ecobonus al 110% se optano per lo sconto in fattura direttamente applicato dal fornitore, ovvero l’impresa che realizza i lavori di ristrutturazione.  

Come funziona il Superbonus 110% per chi effettua i lavori

I professionisti abilitati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione devono garantire il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tale asseverazione va poi trasmessa per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 

Per quanto riguarda il sismabonus, ovvero gli interventi di riduzione del rischio sismico, questi devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Superbonus 110%: aggiornamenti e novità 2021

Il 5 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata, ampliata e rivista sull’agevolazione fiscale in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2021.

Tra le novità più rilevanti emergono la proroga che estende il limite temporale di applicabilità del Superbonus 110% e l’ampliamento dei lavori detraibili.

Nuove scadenze

Sarà ora possibile richiedere il Superbonus 110% per tutte le spese sostenute per le misure di riqualificazione dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2022 se entro la prima data siano stati effettuati il 60% dei lavori.

Per gli IACP la proroga si estende fino al 30 giugno 2023.

Ampliamento delle misure contemplate

Potrà essere richiesta la detrazione al 110% anche per alcune misure prima escluse dall’agevolazione. In particolare:

  • i lavori di coibentazione del tetto
  • l’installazione su strutture non facenti parte dell’edificio ma pertinenziali ad esso di impianti solari fotovoltaici
  • i lavori su edifici privi di APE appartenenti alla categoria F2 del catasto, purché al termine delle messe in opera di misure di isolamento termico ottengano una classificazione energetica di fascia A
  • gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche in caso di presenza di ultrasessantacinquenni
  • la ricostruzione di immobili e fabbricati danneggiati da eventi sismici post 2008, con un aumento dei limiti di spesa del 50% ammesse dai precedenti Ecobonus e Sismabonus

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