Il Tar della Campania boccia De Luca: scuole restano aperte

Il Tar della Campania ha ribaltato l’ordinanza di De Luca dopo il ricorso impugnato da alcuni genitori contrari per impedire il ritorno in Dad per le classi materne, elementari e medie.

Tommaso Panza
Tommaso Panza
Salentino, classe 1993. Una laurea in mediazione linguistica. Fondazione Basso(Roma). Amante della lettura e del cinema, in particolare delle opere che raccontano spaccati di realtà. Deciso sin da piccolo a diventare un giornalista.
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Il Tar della Campania ha annullato il provvedimento del presidente De Luca il quale aveva recentemente firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole.

Le scuole dell’infanzia, elementare e media inferiore della Campania dovranno quindi riaprire a partire da oggi 11 gennaio 2022: il Tar della Campania (Tribunale amministrativo regionale) ha infatti accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza della Regione firmata dal presidente Vincenzo De Luca.

Il Tar della Campania riapre le scuole: annullata l’ordinanza di De Luca

Il Tar della Campania riapre le scuole: annullata l'ordinanza di De Luca

Il ricorso su cui si è espressa la Quinta sezione del Tar della Campania è quello impugnato da un gruppo di genitori rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci.

Ieri mattina la Regione Campani aveva tentato di accreditare le proprie decisioni facendo ovviamente leva motivata sulla gravità dei contagi oltre che la crescita esponenziale di questi.

Nella memoria difensiva l’ente regionale aveva parlato di “aumentata pressione sui servizi ospedalieri” con un valore di Rt di ospedalizzazione ad 1,78 e una ulteriore proiezione di crescita nella prossima settimana, tale da poter raggiungere le soglie di occupazione posti letto di Terapia Intensiva e di area medica fino a superare il 50% nel prossimo mese.

Il Tar della Campania si è così espresso nella sua decisione:

Considerato che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l’incertezza derivante dall’incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d’altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale.

Maria Abruzzese che ha presieduto la Quinta Sezione del Tar della Campania ha dichiarato: “È dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi”.

L’analisi del provvedimento amministrativo regionale, è stato bocciato in ogni suo aspetto da parte del Tar della Campania:

Considerato che, per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere […]che, a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, il che riporta alla omessa considerazione dell’assoluta necessità della generalizzata misura restrittiva, incidente, allo stato e nonostante la dichiarata esigenza di tutela collettiva, sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione zero.

Stamattina anche il governo aveva presentato attraverso l’Avvocatura di Stato, un articolato ricorso contro l’atto di De Luca, firmato dai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute, Roberto Speranza e lo stesso Tribunale ha accolto anche quest’istanza cautelare e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale è stata fissata l’8 febbraio prossimo.

Leggi anche: Scuola, le nuove regole: Dad e quarantena per medie e superiori con 4 casi

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