Agenzia delle Entrate, novità sulla fattura elettronica da gennaio. Ecco cosa cambia

Obbligatoria da gennaio la nuova fatturazione elettronica, cambiano i codici sul Tipo Documento e Natura introdotti.

Michela Sacchetti
Michela Sacchetti
Intuitiva, con un occhio attento alla realtà e alla sua evoluzione, attraverso una lente di irrinunciabile positività. Vede sempre nella difficoltà un’occasione preziosa per migliorarsi da cogliere con entusiasmo.
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Il 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare le specifiche tecniche della fattura elettronica. L’obiettivo è quello di ottenere, nel prossimo futuro, una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), come accade per il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche.

Tra le novità troviamo modifiche specifiche del tracciato XML (versione 1.6), con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia del documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta.

Questo tracciato è obbligatorio dal 1 gennaio 2021 ma già da ottobre poteva essere utilizzato in modo facoltativo.

Imposta valore aggiunto, le nuove specifiche tecniche

fattura elettronica_obbligatoria

La modifica più importante del provvedimento n.166579/2020 riguarda l’aggiunta di codici che hanno l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo. Questo favorirà l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione IVA precompilata e dei registri IVA precompilati.

I codici “Tipo Documento” passano da 7 a 18 mentre i codici “Natura Operazione” da 7 a 21.

Delle 11 nuove tipologie di documento della fattura elettronica ordinaria, quattro di queste si riferiscono alla trasmissione di documenti recanti l’assolvimento dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (dal TD16 al TD19), la cui trasmissione al SdI rimane comunque facoltativa.

In questa situazione specifica il committente può effettuare l’adempimento (autofattura) con modalità tradizionali ma se il fornitore è un soggetto estero sarà necessario trasmettere l’esterometro.

I codici natura devono essere obbligatoriamente indicati quando nella fattura non è evidenziata l’imposta. A tal proposito sono stati introdotti dei sub-codici che descrivono in modo dettagliato i codici-base N2 (operazioni non soggette), N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (inversione contabile), non più utilizzabili.

Nella fattura elettronica anche le ritenute di tipo previdenziale

Rispetto alla versione precedente 1.5 del tracciato XML è stata introdotta la possibilità di inserire nella fattura elettronica ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.

· RT01 Ritenuta persone fisiche

· RT02 Ritenuta persone giuridiche

· RT03 Contributo INPS

· RT04 Contributo ENASARCO

· RT05 Contributo ENPAM

· RT06 Altro contributo previdenziale.

Fattura elettronica, integrazione per il reverse charge estero

fattura elettronica_nuovi codici

Il reverse charge estero viene effettuato da tanti in forma cartacea. Al ricevimento di un documento cartaceo si procede con la stampa del documento estero, l’emissione della autofattura cartacea o l’integrazione del documento e con la conservazione analogica.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva pensato di smaterializzare questa operazione con l’invio di una specie di autofattura, ma il procedimento era stato poi sconsigliato dall’Agenzia stessa per la confusione informatica che poteva provocare.

Oggi con la novità delle nuove specifiche ciò sarà possibile, ossia si potrà smaterializzare completamente la fase del reverse charge su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri, con l’istituzione di tre nuovi codici del tipo documento (TD17, TD18 e TD19).

Con questi nuovi codici non sarà necessario comunicare l’operazione nell’esterometro e neanche la stampa e la conservazione cartacea del documento in quanto già in fase di registrazione del documento estero il sistema informativo crea un file XML che va inviato all’Agenzia con i dati del fornitore estero e l’importo dell’IVA da assolvere.

Leggi anche: Sapete leggere le bollette di luce e gas? Ecco le cose da controllare

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