Dal 1° gennaio 2026 le auto di nuova immatricolazione saranno soggette a nuove regole sul bollo auto, che diventerà obbligatoriamente annuale e non più rateizzabile.
La norma non è ancora legge, ma quasi. Il testo è infatti stato approvato dal Consiglio dei ministri come scheda di decreto legislativo che attua la delega fiscale “recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale”.
È ora all’esame delle commissioni competenti e, dopo il loro parere, il governo deciderà se introdurre eventuali modifiche con una seconda lettura del Consiglio dei ministri.
Le nuove regole

Dal 2026 cambiano le regole per il pagamento del bollo auto, ma solo per le vetture di nuove immatricolazioni.
La nuova norma stabilisce che per le auto immatricolate dal prossimo anno, il pagamento del bollo possa essere solo annuale, in un’unica soluzione. Quindi non sarà più possibile rateizzare il pagamento, pratica invece ora consentita in alcune Regioni.
Poiché il pagamento diventerà solo annuale, anche la scadenza seguirà le regole del versamento annuale: bisognerà versare l’importo del bollo entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione, come succede già oggi per chi paga in un’unica soluzione.
Le Regioni potranno però continuare a concedere la rateizzazione solo per alcune tipologie di auto.
Non cambia nulla, invece, per le auto acquistate entro la fine del 2025: le regole rimangono le stesse. E quindi è possibile sia pagare il bollo annuale (con scadenza l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione), sia chiedere la rateizzazione (e in questo caso si paga entro l’ultimo giorno del terzo mese del trimestre).
Le novità per la compravendita di veicoli usati
Lo schema di decreto legislativo introduce un’innovazione tecnica anche nel caso di compravendita di un veicolo usato.
I soggetti passivi, che si tratti di acquirenti, usufruttuari o titolari di una locazione finanziaria, vengono individuati il primo giorno del periodo tributario e non l’ultimo giorno utile al pagamento. Come viene spiegato nella relazione tecnica del Consiglio dei ministri:
Questo consente di superare gli inconvenienti che si verificano nel caso di passaggio di proprietà del veicolo nel corso del mese di pagamento, specialmente se ciò avviene tra diverse regioni e di evitare, altresì, richieste di rimborso da parte dei contribuenti e conseguenti contenziosi.
In questo modo, si aggiunge nella relazione, si otterrebbe anche un’uniformità di disciplina a livello nazionale, da tempo auspicata sia dalle altre regioni che dagli operatori del settore.
Il bollo, viene stabilito, si pagherà poi per 12 mesi per i nuovi veicoli, superando le norme attuali, che prevedono pagamenti con diverse scadenze a seconda della tipologia del veicolo. Ma, anche in questo caso, le regole possono prevedere deroghe, con pagamenti quadrimestrali.
Cosa succede ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo?
Un’altra novità importante riguarda i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, le cosiddette “ganasce fiscali”, una misura restrittiva che può essere decisa per il recupero di somme fiscali, ma anche per gravi violazioni del codice della Strada, come ad esempio in caso di forte superamento del tasso alcolico alla guida.
Il nuovo testo stabilisce che il tributo vada pagato anche in caso di fermo amministrativo, che può essere escluso espressamente dai casi di:
- perdita del possesso del veicolo per forza maggiore
- per fatto di terzo
- per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria
- per indisponibilità conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione
Finora, invece, in base a una sentenza della Corte Costituzionale del 2017, questi veicoli erano esentati dal pagamento del bollo. Anche questa regola, comunque, verrà superata dal 2026 ed è al centro delle valutazioni delle commissioni competenti.
Il commercio di veicoli usati
Alcune semplificazioni vengono poi introdotte per chi fa commercio di veicoli usati. Come viene chiarito nella relazione sopracitata, infatti:
La cessione di veicoli da chiunque effettuata nei confronti di soggetti che ne fanno professionalmente commercio, determina l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.
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