“Obbligo vaccinale irragionevole e illegittimo”: la sentenza del Tribunale di Padova

Il giudice del Tribunale di Padova ha accolto il ricorso di un'operatrice sanitaria che era stata sospesa dalle sue mansioni per non aver fatto il vaccino. Ecco con quali motivazioni.

Asia Buconi
Asia Buconi
Classe 1998, romana. Laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, ama l’attualità e la letteratura, ma la sua passione più grande è la sociologia, soprattutto se applicata a tematiche attuali. Nel tempo libero divora film e serie tv.
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Obbligo vaccinale illegittimo? Il 28 aprile scorso, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, Roberto Beghini, ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea che era stata sospesa dalle sue mansioni per non aver fatto il vaccino, obbligatorio per la categoria fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2022), come stabiito dal nuovo decreto.

Nella sentenza, pubblicata sul sito Firenze Post, si sottolinea l’irragionevolezza dell’obbligo di immunizzazione, che secondo il giudice darebbe garanzie “pari a zero” sulla prevenzione dal contagio da Covid-19.

“Obbligo vaccinale non preserva la salute degli ospiti”: la sentenza del Tribunale di Padova

obbligo vaccinale

All’interno della sentenza del Tribunale di Padova in merito all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari si legge:

L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri.

Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022.

Il giudice: “Il tampone dà più garanzie del vaccino”

All’interno del provvedimento sull’obbligo vaccinale del Tribunale di Padova in merito alla vicenda dell’operatrice sanitaria sospesa, viene evidenziato pure che il tampone, rispetto alla vaccinazione, darebbe molte più garanzie di assenza di contagio.

Si legge: “La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero”.

Poi viene ribadito: “Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo “stress” delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato”.

“Obbligo vaccinale irragionevole e contro i principi di proporzionalità”

Infine, il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova Roberto Beghini torna a sottolineare nella sentenza l’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Scrive:

La normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà”.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188).

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa.

Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Leggi anche: Mascherine, Green Pass e obbligo vaccinale: cosa cambierà dal 1° maggio e nei prossimi mesi

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Classe 1998, romana. Laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, ama l’attualità e la letteratura, ma la sua passione più grande è la sociologia, soprattutto se applicata a tematiche attuali. Nel tempo libero divora film e serie tv.
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