Dal 16 maggio prossimo sarà possibile fare domanda per richiedere il Bonus giovani. A dare tutte le informazioni è stato l’INPS, rivolgendosi ai datori di lavoro, affinché assumano persone under 35 che non hanno mai avuto l’indeterminato.
La circolare fa riferimento al bonus introdotto dal decreto Coesione, volto a incentivare il lavoro dei giovani. L’agevolazione non è cumulativa e ha una durata di 24 mesi. Vediamo meglio come richiedere la domanda e in cosa consiste il bonus.
Cos’è il Bonus giovani?
Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale che conferma l’operatività dell’esonero contributivo Bonus giovani, introdotto dal decreto legge Coesione, convertito con modificazioni dalla legge 95/2024.
L’agevolazione coinvolge i datori di lavoro privati, i quali, nel periodo che va dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale, di età inferiore a 35 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure trasformano un contratto in tempo determinato in uno indeterminato.
Il bonus equivale all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi. L’importo elargito è di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Discorso diverso per le regioni del Mezzogiorno, dove il limite massimo dell’esonero si eleva a 650 euro mensili. A ogni modo, il bonus non può superare il 50% dei coti salariali. I datori di lavoro potranno presentare la richiesta dal 16 maggio 2025, presso il sito ufficiale dell’INPS.
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Chi può richiedere il Bonus giovani?

La circolare n. 90 del 2025, pubblicata dall’INPS, chiarisce i requisiti che devono avere i lavoratori che possono usufruire del Bonus giovani:
- non aver compiuto i 35 anni di età
- non essere mai stati impiegati a tempo indeterminato
L’agevolazione non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato ed esclude i datori che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento UE 651/2014 o che non hanno restituito aiuti di Stato oggetto di decisione di recupero.
Sono inclusi, invece, i soggetti che hanno avuto un precedente rapporto di apprendistato che non si è evoluto in un rapporto a tempo indeterminato. Accanto a questi, sono inclusi anche coloro che sono stati occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell’esonero.
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Cosa devono fare i datori di lavoro?
A dover rispettare determinate caratteristiche non sono solo i lavoratori ma anche i datori. Questi ultimi, infatti, devono prestare attenzione ai seguenti punti:
- rispettare le condizioni di regolarità contributiva, adempiendo agli obblighi di legge e rispettando gli accordi e i contratti collettivi nazionali (art. 1, cc. 1175 e 1176, L. 296/2006)
- osservare i princìpi generali di fruizione degli incentivi ex art. 31 del D.Lgs. 150/2015
- non compiere licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità operativa
- non licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità operativa, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, pena la revoca del beneficio
Il Bonus giovani non è cumulabile con altre agevolazioni ma risulta essere compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, come dichiarato dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
Come richiedere il Bonus giovani?
Per richiedere il Bonus giovani è necessario che il datore di lavoro presenti una domanda telematica all’INPS, con le modalità e i termini indicati dall’Istituto. Rispetto alle regioni meridionali, la richiesta deve essere fatta prima dell’assunzione, altrimenti non si è ammessi al beneficio.
Una volta accolta la domanda, l’INPS riserva delle somme di denaro pari all’ammontare previsto dell’incentivo e il richiedente dispone di un termine perentorio di 10 giorni per procedere all’assunzione e ai relativi adempimenti telematici obbligatori.
L’INPS, inoltre, ha pubblicato la circolare n. 90 sul proprio sito, per chiarire i modi in cui presentare la domanda, sia per il bonus base che per il bonus ZES (Zone Economiche Speciali), oltre che fornire i codici da esporre in denuncia contributiva per ciascuna mensilità e per il recupero degli arretrati.
Per quanto riguarda le ZES, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, per un importo massimo di 650 euro mensili, per ciascun lavoratore.
In ogni caso, il datore di lavoro può scegliere, seppure l’assunzione abbia sede in una delle regioni ZES, di applicare lo sgravio standard, alle relative condizioni, al posto del bonus ZES.
Esposizione in Uniemens
Rispetto al Bonus giovani standard, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “EG35”
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”
Per quanto riguarda il Bonus ZES, i datori di lavoro devono valorizzare, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ES35”
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”
Esposizione il ListaPosPA
I lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica” in questo modo:
- “AnnoRif” con l’anno di riferimento dello sgravio
- “MeseRif” con il mese di riferimento dello sgravio
- “CodiceRecupero” con il valore “67” (68 per gli arretrati)
- “Importo” del contributo oggetto dello sgravio
Esposizione in PosAgri
I datori di lavoro agricoli devono valorizzare, per il Bonus standard, gli elementi seguenti:
- in “Tipo Retribuzione” – “CodiceRetribuzione” il codice “Y”
- in “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” il codice Agevolazione “U5” (U6 per il recupero degli arretrati)
Per quanto riguarda il Bonus ZES, invece:
- in “Tipo Retribuzione” – “CodiceRetribuzione” il codice “Y”
- in “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” il codice Agevolazione “U7”