Fattura elettronica, tutto ciò che occorre sapere

La rivoluzione digitale in atto nel mondo del lavoro ha reso necessaria l'introduzione di nuovi strumenti. Spicca la fattura elettronica.

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La fattura elettronica è uno strumento obbligatorio ormai dal 2019, nel caso in cui si verifichino cessioni di beni e prestazioni di servizi le quali vedono interessati soggetti che risiedono all’interno dei confini nazionali o che si siano stabiliti lungo il territorio peninsulare. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa sia la fattura elettronica e quale sia la sua effettiva utilità.

Cos’è la fattura elettronica e quando deve essere utilizzata

La fattura elettronica è il documento che deve essere emesso in “qualsiasi formato elettronico”, come stabilito dall’articolo 21 del D.P.R. 633 approvato nel 1972. A renderla diversa dalla semplice fattura cartacea sono due caratteristiche:

  • la redazione, che deve vedere l’impiego di un PC, di uno smartphone oppure di un tablet
  • la trasmissione al cliente interessato, la quale deve avvenire obbligatoriamente utilizzando allo scopo il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate

Allo stesso SdI spetta il compito di appurare se il documento in questione, ad esempio una fattura elettronica Buffetti, contenga i dati obbligatori ai fini fiscali, oltre all’indirizzo PEC del destinatario.

Inoltre provvede a controllare che siano realmente esistenti sia la partita IVA del fornitore che quella del cliente. Ove i riscontri in questione siano positivi, lo stesso SdI si attiva per consegnare il documento al destinatario, tramite invio di una ricevuta di recapito destinata al fornitore, in cui saranno chiaramente indicati data e ora dell’operazione.

Va ricordato come per poter trasmettere una fattura elettronica al Sistema di Interscambio, ogni contribuente può appoggiarsi ad un intermediario, come La Contabile, ormai da tempo specializzata in questo genere di servizi. Oltre alla fattura elettronica è infatti possibile rivolgersi all’azienda anche per la firma digitale e la PEC, ma non solo.

A partire dal primo giorno di gennaio del 2019, la fattura elettronica rappresenta l’unica modalità disponibile nel caso di cessione di beni e prestazione di servizi all’interno del territorio nazionale. L’obbligo sussiste non solo dove l’operazione sia del tipo B2B, ovvero veda la presenza di due operatori IVA, ma anche se l’operazione ha luogo tra un operatore IVA e un consumatore finale, rientrando nell’ambito delle operazioni B2C.

La trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche tra soggetti privati devono rispondere per filo e per segno alle raccomandazioni espresse all’interno del Provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile del 2018, poi modificato il 23 dicembre del 2021.

Nel caso in cui tale documento venga emesso verso soggetti facenti riferimento alla Pubblica Amministrazione il quadro di riferimento per le norme tecniche è invece rappresentato dal D.M. numero 55 risalente al 3 aprile 2013.

Quali sono i limiti temporali per l’emissione della fattura elettronica?

Naturalmente, le operazioni collegate alla fattura elettronica prevedono precisi limiti temporali. In particolare, si dovrebbe emettere il documento in questione, ad esempio la fattura elettronica Buffetti, entro e non oltre dodici giorni dal momento in cui è stata effettuata la cessione di beni o sia stato prestato un servizio, come sottolineato dall’articolo 6 del D.P.R. 633 del 1972.

Non meno importante, però, è il rispetto dell’obbligo di inviarla utilizzando il SdI. Ove quest’obbligo non sia rispettato, il documento in questione è considerato come non emesso. Nel caso in cui siano state effettuate più operazioni nei confronti di un solo cliente nello stesso giorno, occorre inoltre ricorrere ad una sola fattura elettronica.
Il documento, per essere considerato valido, dovrà contenere i seguenti dati:

  • la data in cui si è verificata la sua emissione, quella che ha visto la prestazione di un servizio o la cessione di beni e un numero progressivo destinato a identificare in modo univoco la fattura
  • le parti implicate nell’operazione, la relativa partita IVA oppure il codice fiscale delle stesse
  • la natura, la qualità e la quantità di servizi o beni oggetto della transazione;
  • l’imponibile dell’operazione con relativi corrispettivi
  • l’aliquota cui deve sottostare l’operazione, arrotondando al centesimo sia l’imposta applicata che l’imponibile
  • Una volta che la fattura sia stata corredata di tutti i dati può essere sottoposta al controllo del SdI. Nel caso in cui venga scartata, il sistema invierà una ricevuta recante una sintetica descrizione del motivo, che dovrà a sua volta essere sanato dall’interessato
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