Il prossimo 1 dicembre verranno elaborati i pagamenti delle pensioni. Come sempre, anche questa volta gli assegni subiranno degli aumenti, sia in vista della fine dell’anno che in chiusura dei mesi di applicazione delle trattenute fiscali.
Come fa sapere Il Gazzettino, la tredicesima non sarà detassata, a discapito di quanto auspicato dopo l’approvazione della Manovra. Si erano ipotizzati, infatti, guadagno netti di centinaia di euro per i redditi medio-bassi e di oltre mille per quelli più alti.
Vediamo, quindi, quali saranno tutti gli importi rilasciati nel mese di dicembre, tra pensioni, quattordicesima, bonus 154,94 euro e, per l’appunto, tredicesima.
Le pensioni a dicembre
Il prossimo 1 dicembre verranno erogate le pensioni, a cui si aggiungono le “gratifiche” di fine anno e della chiusura dei mesi di applicazione delle trattenute fiscali.
In contemporanea saranno rilasciate tredicesima, quattordicesima e bonus 154,94 euro. Per quanto riguarda le trattenute fiscali, non verranno applicate quelle addizionali regionali e comunali.
Queste, infatti, come riporta Il Gazzettino, sono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Vediamo a quanto ammontano tutti gli importi di dicembre, considerando le novità apportate dalla Manovra 2026.
Tredicesima
L’erogazione della tredicesima avviene in contemporanea con quella della pensione e il calcolo avviene sulla base dell’importo mensile della pensione lorda percepita. Di solito equivale all’importo di una mensilità pensionistica, ma può sempre variare.
Per calcolarla, quindi, bisogna sommare gli importi lordi mensili della pensione erogati nell’anno e dividerli per 12. Se non sono stati raggiunti i 12 mesi di erogazione, si fa la proporzione in base ai mesi di pensione effettivamente maturati.
Per il 2025 la tredicesima sarà tassata pienamente, senza avere alcuna agevolazione. Ciò vuol dire che le aliquote Irpef applicate rimangono invariate al 23% fino a 28mila euro, 35% fino a 50mila e oltre tale somma al 43%. Inoltre, non verranno applicate le detrazioni per lavoro dipendente o carichi familiari, distribuite invece durante l’anno.
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Quattordicesima

Per quanto riguarda la quattordicesima, la riceveranno i titolari di pensione che hanno raggiunto i 64 anni nel secondo semestre del 2025. Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica che avverrà sulla base dei dati reddituali a consuntivo.
Per chi ha 15 anni di contributi versati , si ha diritto a 437 euro se il reddito è fino a 1,5 volte il trattamento minimo, sono 336 invece gli euro se il reddito è tra 1,5 e due volte il trattamento minimo.
Nel caso in cui gli anni di contributi sono tra i 15 e i 25, si ha diritto a 546 ero se il reddito è fino a 1,5 volte il trattamento minimo, 420 euro spettano a chi ha un reddito tra 1,5 e due volte il trattamento minimo.
Se si hanno più di 25 anni di contributi, si ha diritto a 655 euro se il reddito è fino a 1,5 volte il trattamento minimo, mentre a 504 euro se il reddito è tra 1,5 e due volte il trattamento minimo.
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Bonus 154,94 euro
Sulla rata di dicembre 2025 verrà aggiunta la somma di 154,94 euro, introdotta nel 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000, numero 388. A beneficiarne sono i titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS, escludendo i trattamenti assistenziali, ossia le pensioni e gli assegni sociali o le prestazioni agli invalidi civili.
Vengono escluse anche le pensioni dei dipendenti di enti creditizi, dirigenti d’azienda e trattamenti che non hanno natura di pensione. Per ricevere il beneficio, l’importo annuo della pensione deve essere inferiore o uguale al trattamento minimo annuo incrementato dell’importo aggiuntivo.
Se invece è compreso tra il trattamento minimo annuo e questo con l’aggiunta dell’importo, spetta la differenza tra il trattamento minimo incrementato dell’importo aggiuntivo e l’importo della pensione.
Se chi riceve la pensione è solo, il reddito assoggettabile all’IRPEF non deve essere superiore al limite di 1,5 volte il trattamento minimo. Se il pensionato è coniugato o unito civilmente, invece, il reddito non deve superare il limite di 3 volte il trattamento minimo.

